Nonni e nipoti dopo la separazione: la Cassazione rafforza la tutela del diritto del minore alle relazioni familiari
- 15 giu
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I rapporti tra nonni e nipoti rappresentano spesso una componente fondamentale della crescita affettiva ed educativa del minore.

I nonni costituiscono figure di riferimento importanti, capaci di trasmettere valori, tradizioni e senso di appartenenza familiare.
Proprio in considerazione del valore di tali legami, il nostro ordinamento riconosce e tutela il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i propri ascendenti, anche nei momenti di crisi familiare o di forte conflittualità tra gli adulti.
Tuttavia, la tutela di tali rapporti non si traduce in un diritto assoluto dei nonni a frequentare i nipoti. La disciplina vigente impone infatti di porre sempre al centro il superiore interesse del minore.
Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti
L'art. 317-bis del Codice civile prevede che gli ascendenti abbiano il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
La norma, tuttavia, deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che governano il diritto di famiglia. La giurisprudenza ha più volte chiarito che il bene giuridico primariamente tutelato non è l'interesse dell'adulto alla frequentazione del minore, bensì il diritto di quest'ultimo a conservare e sviluppare relazioni affettive stabili con la propria famiglia allargata.
La continuità dei rapporti con i nonni contribuisce infatti alla formazione dell'identità personale del minore, alla sua stabilità emotiva e alla conservazione della memoria e delle tradizioni familiari.
Il diritto dei nonni non è un diritto incondizionato
Il riconoscimento legislativo del ruolo degli ascendenti non comporta l'esistenza di un diritto assoluto e insindacabile alla frequentazione dei nipoti.
Ogni decisione riguardante i rapporti tra minore e nonni deve essere assunta avendo riguardo esclusivamente al superiore interesse del minore.
Ne consegue che il Giudice può limitare o escludere la frequentazione qualora emerga che essa sia pregiudizievole per il bambino o l'adolescente, ovvero quando le concrete dinamiche familiari rendano il mantenimento del rapporto incompatibile con il suo benessere psicofisico.
La semplice volontà dei nonni di coltivare il rapporto con i nipoti, pur meritevole di considerazione, non è dunque sufficiente a fondare una tutela automatica.
Gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento
Quando il rapporto tra nonni e nipoti venga ostacolato o interrotto, l'ordinamento offre specifici strumenti di tutela.
L'art. 317-bis c.c. attribuisce agli ascendenti la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per chiedere l'adozione dei provvedimenti più idonei a garantire il mantenimento di rapporti significativi con i minori. La competenza funzionale a conoscere i procedimenti ai sensi dell'art. 317-bis cpc spetta al Tribunale dei Minorenni del luogo in cui il minore ha la residenza abituale (o l'effettiva dimora abituale).
In tali procedimenti il Giudice è chiamato a valutare concretamente l'interesse del minore, eventualmente disponendone l'ascolto ove ne ricorrano i presupposti, e ad adottare le misure ritenute più adeguate alla specifica situazione familiare.
Si tratta di una tutela che non mira a soddisfare un interesse personale degli ascendenti, ma a preservare relazioni affettive ritenute utili e benefiche per il percorso di crescita del minore.
La Cassazione chiarisce i rapporti tra l'azione dei nonni e il giudizio di separazione
Un importante contributo interpretativo è giunto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3539 dell'11 febbraio 2025.
La Suprema Corte ha anzitutto ribadito che l'azione prevista dall'art. 317-bis c.c. spetta agli ascendenti e deve essere esercitata mediante un autonomo procedimento. I nonni, pertanto, non possono intervenire nel giudizio di separazione, divorzio o affidamento dei figli per far valere direttamente il proprio diritto alla frequentazione dei nipoti.
La decisione, tuttavia, contiene un'affermazione di particolare interesse pratico.
Secondo la Cassazione, quando uno dei genitori ostacoli o impedisca il rapporto tra il minore e gli ascendenti, l'altro genitore può chiedere al Giudice della separazione o del divorzio (e quindi al Tribunale Ordinario) di adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento di tali relazioni.
In altre parole, pur non essendo consentito ai nonni di intervenire nel giudizio di separazione o di divorzio tra i genitori, il tema del rapporto con gli ascendenti può essere introdotto nel processo da uno dei genitori, qualora ciò risponda all'interesse del figlio.
La pronuncia valorizza il principio secondo cui il mantenimento dei legami con i nonni costituisce una componente del più ampio diritto del minore alla conservazione delle proprie relazioni familiari significative.
Le ricadute pratiche della decisione
L'ordinanza offre uno strumento ulteriore nelle situazioni di elevata conflittualità familiare.
Può accadere, infatti, che dopo una separazione un genitore interrompa unilateralmente i rapporti del figlio con i nonni dell'altro ramo familiare, privando il minore di relazioni affettive consolidate e significative.
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Cassazione, il genitore che ritenga tale condotta contraria all'interesse del figlio può chiedere direttamente al Giudice della separazione o del divorzio di disciplinare e tutelare tali rapporti, senza costringere necessariamente gli ascendenti ad attivare un autonomo procedimento.
Si tratta di una soluzione che favorisce una tutela più efficace e coerente con la centralità dell'interesse del minore.
Conclusioni
La disciplina dei rapporti tra nonni e nipoti dimostra come il diritto di famiglia contemporaneo sia sempre più orientato alla tutela delle relazioni affettive significative per il minore.
L'ordinamento riconosce il valore del legame con gli ascendenti, ma non attribuisce ai nonni un diritto assoluto alla frequentazione dei nipoti. Ogni decisione deve essere assunta considerando esclusivamente ciò che risulta maggiormente conforme al benessere del minore.
L'ordinanza n. 3539/2025 della Corte di Cassazione si inserisce in questa prospettiva, chiarendo che la tutela dei rapporti con gli ascendenti non riguarda soltanto gli interessi dei nonni, ma soprattutto il diritto del minore a conservare legami familiari significativi, che possono essere protetti anche nell'ambito del giudizio di separazione o divorzio quando uno dei genitori ne ostacoli ingiustificatamente il mantenimento.
La tutela delle relazioni familiari significative costituisce un aspetto centrale del diritto di famiglia e richiede soluzioni capaci di coniugare sensibilità umana e competenza giuridica.
Quando il rapporto tra un minore e i propri ascendenti viene compromesso, è fondamentale individuare tempestivamente gli strumenti più idonei a salvaguardarne il benessere e l'equilibrio affettivo.
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